Fotovoltaico nei centri storici: cosa cambia con le nuove regole sulle aree idonee

Un nuovo scenario normativo per il fotovoltaico urbano

Con l’entrata in vigore del DL 175/2025, che introduce la disciplina delle aree idonee, e del correttivo al Testo unico delle rinnovabili (DL 178/2025), cambia in modo significativo l’approccio normativo all’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici esistenti. Le nuove regole mirano a superare le rigidità che per anni hanno limitato lo sviluppo delle rinnovabili nei contesti urbani storici, favorendo una maggiore integrazione tra tutela del patrimonio edilizio e obiettivi di transizione energetica.

Gli edifici nei centri storici diventano “aree idonee”

Il DL 175/2025 modifica il D.Lgs. 190/2024, ridefinendo all’articolo 11-bis il concetto di area idonea. In particolare, vengono qualificati come tali gli edifici e le strutture edificate, comprese le superfici esterne pertinenziali, indipendentemente dalla loro collocazione urbanistica. Questo passaggio è centrale perché include esplicitamente anche gli immobili situati in zona A (centro storico), eliminando una distinzione che spesso ha generato blocchi automatici e interpretazioni restrittive a livello comunale.

Stop ai divieti generici dei regolamenti comunali

Un effetto diretto della nuova disciplina riguarda il rapporto con gli strumenti urbanistici locali. Il Testo unico rinnovabili, come modificato dal DL 178/2025, stabilisce che gli interventi in aree idonee sono compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti. Ne consegue che i divieti generalizzati presenti in molti regolamenti edilizi comunali sull’installazione del fotovoltaico nei centri storici risultano incompatibili con la normativa statale e, quindi, non più applicabili. Le amministrazioni locali non possono più vietare in via preventiva interventi che la legge nazionale qualifica come ammissibili.

Quali impianti fotovoltaici rientrano nelle semplificazioni

Le semplificazioni previste dal Testo unico si applicano a specifiche tipologie di impianti fotovoltaici integrati sulle coperture degli edifici esistenti, in particolare a quelli che rispettano determinate caratteristiche tecniche:

  • potenza complessiva inferiore a 12 MW
  • installazione integrata sulla copertura, senza modifica della sagoma dell’edificio
  • pannelli con stessa inclinazione e orientamento della falda
  • superficie dell’impianto non superiore a quella della copertura

Queste condizioni consentono di accedere a regimi autorizzativi più snelli, favorendo l’installazione del fotovoltaico anche in contesti urbani delicati.

Il nuovo ruolo della Soprintendenza nei procedimenti

Un altro elemento di rilievo è il ridimensionamento del carattere vincolante del parere paesaggistico. Per gli interventi in aree idonee, la realizzazione degli impianti non è più subordinata all’autorizzazione paesaggistica vincolante, ma richiede un parere obbligatorio e non vincolante da parte della Soprintendenza. Il parere resta dunque un passaggio necessario, ma l’amministrazione comunale può procedere anche in caso di ritardi, assumendosi la responsabilità finale della decisione, salvo i casi di vincolo diretto su singoli beni o di aree di particolare pregio paesaggistico.

Prime applicazioni e ricadute sui territori

Il nuovo quadro normativo è operativo dall’11 dicembre 2025, data di entrata in vigore del DL 178/2025. Le prime applicazioni pratiche stanno già emergendo: a Firenze, alcuni consiglieri comunali hanno chiesto l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali, evidenziando come i divieti aprioristici nelle aree Unesco siano in contrasto con le normative nazionali ed europee sulle rinnovabili. Il messaggio che si consolida è che la tutela del patrimonio storico rimane un valore centrale, ma non può più tradursi in un blocco generalizzato della transizione energetica.

Per approfondire il tema, rinnoviamo l’invito a contattare lo Sportello Energia del Comune di Padova prenotando un appuntamento telefonico con una consulente o un consulente qualificato.

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