Le scadenze e le proroghe relative al Superbonus sono normate all’articolo 119 del Decreto Rilancio. La prima scadenza riguarda le abitazioni unifamiliari, le quali devono attestare l’avvenuta esecuzione del 30% dei lavori (calcolata sull’intervento complessivo) entro il 30 settembre 2022.
Nel caso in cui entro tale data non si dovesse raggiungere lo stato di avanzamento lavori (SAL) minimo, fissato al 30%, l’intervento non potrà beneficiare della detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Per cui, il Superbonus 110% è applicabile:
- Su tutte le spese sostenute dopo il 30 giugno 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 se entro il 30 settembre 2022 si raggiunge il SAL del 30%;
- Alle sole spese sostenute entro il 30 giugno 2022 se entro il 30 settembre 2022 NON si raggiunge il SAL del 30%.
Nel secondo caso sarà comunque possibile beneficiare dei bonus fiscali ordinari, in particolare del Bonus Casa e dell’Ecobonus, previo verifica da parte del tecnico incaricato.