Autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: condomìni uniti per produrre energia 

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Con la direttiva RED II EU 2018/2001 e il DL 162/2019 art. 42-bis sono state poste le basi per l’attivazione di schemi di autoconsumo collettivo (AU) da fonti rinnovabili. Da oggi cittadinanza, attività commerciali e imprese possono produrre e condividere energia elettrica rinnovabile (non solo da fotovoltaico), accumularla o venderla formando un gruppo di autoconsumo collettivo. Esso deve essere costituito da almeno due autoconsumatori (anche diversi dai nuclei familiari) che si trovano nello stesso condominio o edificio.

Per realizzare uno schema di autoconsumo collettivo nel proprio condominio dovranno essere rispettate solo tre condizioni:

  1. Gli impianti devono essere nuovi (in esercizio dopo il 01/03/2020), alimentati da fonti rinnovabili e avere una potenza massima singolarmente pari a 200 kW;
  2. Cittadine e cittadini partecipanti devono condividere l’energia prodotta attraverso l’utilizzo della rete pubblica esistente (sistema chiamato modello virtuale) e non tramite una rete privata;
  3. L’energia viene condivisa per l’autoconsumo istantaneo anche tramite accumulo. 

Se queste condizioni saranno rispettate si potrà usufruire della detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per un massimo di 96.000 € o dell’incentivo Superbonus 110% sui primi 20 kW e in aggiunta dell’incentivo erogato dal GSE . Quest’ultimo premia l’energia condivisa per vent’anni con una tariffa pari a 100 € a MWh e l’energia immessa in rete può essere valorizzata al Prezzo Zonale Orario (circa 50 € a MWh).