Cumulabilità dei bonus edilizi: tutte le risposte e casi particolari

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Uno dei punti critici che spesso suscita domande e incertezze sui bonus edilizi riguarda la cumulabilità degli stessi. 

In risposta a questi dubbi, il Centro Studi Tributari Euroconference ha recentemente fornito importanti delucidazioni sulla possibilità di cumulare diversi bonus edilizi in casi particolari.

La domanda: 

Una società svolge l’attività di costruzione di edifici residenziali e non e si sta apprestando ad effettuare (anno 2023) opere di demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, esattamente:

  1. n. 1 A/3 
  2. n.2 C/2 contigui e indicati distintamente a Catasto

per la realizzazione di n.7 unità abitative e altrettanti tra box e posti auto.

L’intervento nel suo complesso comporterà spostamento di sedime e aumento di volumetria rispetto le unità originarie.

Nel permesso a costruire sono stati indicati interventi ex articolo 10 D.P.R. 380/2001 con riferimento a opere svolte per l’ottenimento di benefici c.d. sismabonus e c.d. ecobonus.

Si ritiene che per le opere di cui sopra la società potrà beneficiare:

  1. ai fini Ires del c.d. sismabonus ex articolo 16, comma 1-quinquies, D.L. 63/2013 per le spese previste all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir per un ammontare di spese complessive non superiore a 96.000 euro per ogni unità immobiliare di partenza;
  2. ai fini del c.d. ecobonus di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013 per le spese di riqualificazione energetica di cui all’articolo 1, comma 344, L. 296/2006 (riqualificazione energetica globale) per ogni unità con impianto di riscaldamento originario.

Entrambi i bonus sono parametrati al costo sostenuto (cfr. risposta a istanza di interpello n. 437/E/2021) e si ritiene pertanto che la società potrà cedere:

  1. le unità abitative con detrazione Irpef in favore dell’acquirente ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, Tuir.

Si ritiene inoltre che potranno essere ceduti:

  1. i box e i posti auto pertinenziali con detrazione ex articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir.

Si chiede conferma sulla cumulabilità dei bonus elencati e se sono da ritenersi corrette le seguenti considerazioni sulla cessione dei fabbricati:

  1. limite di spesa complessivo unitario a) più b) 96.000 euro;
  2. possibile cessione con unico atto di vendita di unità abitativa e box ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, Tuir considerando pertanto una detrazione pari al 50% del 25% del prezzo complessivo di entrambe;
  3. possibile cessione con 2 atti separati di unità abitativa e box godendo rispettivamente della detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3 Tuir considerando pertanto una detrazione pari al 50% del 25% del prezzo dell’abitazione e detrazione ex articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir con monte detraibile pari al 50% del costo di costruzione del box (massimizzazione del beneficio detraibile). In alternativa, fattibilità anche con unico atto di vendita.

Stante che le opere porteranno a un aumento volumetrico non funzionale né agli interventi di miglioramento sismico né a quelli di riqualificazione energetica ma relativo a un incremento della superficie su un lato del sedime originario, che i costi relativi a tale aumento saranno distintamente contabilizzati, si chiede quale sia oggettivamente il criterio più corretto per elidere queste spese, non detraibili, dal prezzo di vendita delle unità:

  1. pro quota per ogni unità oggetto di vendita mediante calcolo di un coefficiente dato dal rapporto tra oneri relativi all’aumento sul totale oneri;
  2. sulla sola unità di vendita sulla quale insiste l’incremento di superficie rispetto al sedime originario.

Consulta qui la risposta del Centro Studi Tributari Euroconference.

Oppure utilizza il servizio gratuito dello Sportello per il Risparmio Energetico, prenotando un appuntamento telefonico con i nostri tecnici (attraverso il portale iCUP) o consultando il sito internet dedicato www.sportelloenergiapadova.it